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Legge sul diritto d'autore
Si riportano per conoscenza alcuni articoli della legge sul
Diritto d'autore vigente in Italia, considerati rilevanti per la
pubblicazione di testi e immagini su questo sito web.
Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti
connessi al suo esercizio
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Art. 70
1. Il riassunto, la
citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione
al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis.
È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete
internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e solo
nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o
scientifico di cui al presente comma.
3. Il riassunto, la
citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di
traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con
processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette
indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i
compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura
vent'anni dalla produzione della fotografia.
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