|
Note curricolari
− Dr. Giovanni Soriano -
Psicologo e Psicoterapeuta;
− Sede a Vibo Valentia;
− Laurea in Psicologia presso l'Università
La Sapienza di Roma;
− Iscrizione all'Ordine degli Psicologi
della Calabria n.718;
− Specializzazione in Psicoterapia presso l'Istituto
per lo Studio delle Psicoterapie;
− Primo biennio presso l'Istituto
dell'Approccio Centrato sulla Persona;
− Abilitazione all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
Attività
professionale
Il dr. Giovanni Soriano svolge la sua attività in studio
privato a Vibo Valentia.
Fornisce consulenza psicologica (counseling)
ad adolescenti e adulti al fine di favorirne lo sviluppo e
l'utilizzazione delle potenzialità; offre sostegno e
orientamento psicologico in caso di scelte
problematiche in ambito lavorativo, scolastico, familiare, ecc.
Effettua
psicoterapia con
adolescenti e adulti al fine di svilupparne la personalità e risolvere
principalmente i
seguenti tipi di disturbi psicologici:
Disturbi dell'umore,
Disturbi d'ansia
e
Disturbi di personalità.
Richiesta
appuntamenti
È possibile richiedere un appuntamento al dr.
Giovanni Soriano tramite e-mail
cliccando qui; sarete ricontattati al più presto.
Attenzione: il dr. Soriano non
effettua psicoterapia infantile, né consulenze on-line.
Consenso
informato
Per offrire al cliente la possibilità di scegliere
in maniera adeguata se intraprendere o meno una psicoterapia, lo
psicoterapeuta è tenuto ad informarlo preventivamente circa le modalità
e le finalità della stessa. Qui di seguito, un modello indicativo di consenso
informato elaborato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e adattato dal dr. Giovanni Soriano:
Io sottoscritto________________________
nato a__________________
il___________ residente a _______________
in Via__________________
dichiaro di essere stato informato dal dr. Giovanni Soriano:
– che la prestazione che mi verrà offerta è una
psicoterapia finalizzata al conseguimento di un migliore equilibrio
psichico personale;
– che a tal fine potranno essere usati strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività
di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico;
– che lo strumento principale di intervento sarà il
colloquio clinico della durata di 50 minuti ciascuno, con frequenza
settimanale;
– che il compenso, predefinito sulla base del
tariffario dell’Ordine degli Psicologi, tenendo conto della tipologia di
prestazione effettuata, mi sarà precedentemente comunicato;
– che la durata globale dell’intervento non è
definibile a priori: si concorderanno obiettivi e tempi di volta in
volta. In qualsiasi momento potrò interrompere la terapia. Al fine di
permettere i migliori risultati della stessa comunicherò al terapeuta la
volontà di interruzione rendendomi disponibile ad effettuare un ultimo
incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora;
– che la psicoterapia è di orientamento
umanistico-esistenziale;
– che il trattamento dei dati da me forniti sono
trattati ai sensi della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ivi compresi i dati
sensibili;
– che il trattamento dei dati avviene con procedure
idonee a tutelare la mia riservatezza e consiste nella loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione
degli stessi;
– che il trattamento dei dati ha come scopo
l’espletamento delle finalità terapeutiche e/o fiscali o comunque
strettamente legate alle finalità della relazione terapeutica;
– che il trattamento dei dati per le finalità
sopraindicate avrà luogo anche con modalità automatizzate ed
informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno
conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o
professionisti da questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette
attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del legale
rappresentante;
– che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, ho il diritto di oppormi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento e posso, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza
di dati personali che mi riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne
comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le
modalità e le finalità del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più
in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle
vigenti disposizioni di legge.
Letto ed accettato quanto sopra, acconsento ad intraprendere una
psicoterapia con il dr. Giovanni Soriano.
Firma______________________
Consenso informato per minorenni
Nel caso la psicoterapia sia rivolta a persone
minorenni, è necessaria la compilazione di un consenso informato
apposito firmato da entrambi i genitori. Secondo l'art. 31 del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, infatti, "Le prestazioni professionali a persone
minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di
chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo
psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte".
Di seguito, un modello indicativo di consenso
informato indicato nel caso in cui sia necessaria svolgere una
psicoterapia con un minore:
Io sottoscritto________________________
nato a_________________
il___________ residente a _______________
in Via_________________
identificato mediante documento ________________ n°
______________
rilasciato da ________________________________ il
_______________
padre del minore
_____________________________________________
e io sottoscritta________________________ nata
a_________________
il___________ residente a _______________
in Via_________________
identificata mediante documento ________________ n°
______________
rilasciato da ________________________________il
_______________
madre del minore
____________________________________________
In virtù della potestà genitoriale, diamo il
consenso a che nostro/a figlio/a usufruisca dell'intervento
psicoterapeutico del dr. Giovanni Soriano
Firma______________________
Decalogo dello psicologo
Le 10 regole d'oro consigliate dall'Ordine
Nazionale degli Psicologi per un rapporto chiaro e sereno tra
professionista e cliente/paziente.
I
Lo psicologo non prescrive farmaci e fa psicoterapia
solo se è specializzato.
II
Telefonate all'Ordine Regionale o Provinciale degli
psicologi se avete dubbi sulla specializzazione dello psicologo.
III
Chiedetegli quale tipo di psicoterapia intende
applicare con voi.
IV
È vostro diritto conoscere la durata
approssimativa della terapia, costo delle sedute, regole del rapporto
terapeutico.
V
È vostro diritto interrompere la terapia se non dà
risultati.
VI
Lo psicologo è obbligato al più assoluto segreto
professionale.
VII
Con lo psicoterapeuta non si fa amicizia, non si fa
psicoterapia con gli amici.
VIII
Lo psicologo non propone al suo paziente affari
economici.
IX
Lo psicologo non accetta compensi al di fuori di
quelli pattuiti.
X
Chi richiede al servizio pubblico lo psicologo può
rifiutare colloqui preliminari con psichiatri o assistenti sociali.
Codice deontologico
Qui di seguito un estratto dal Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani riguardante le norme che
psicologi e psicoterapeuti devono seguire rispetto ai loro utenti. Sul
sito dell'Ordine nazionale degli Psicologi è possibile visionare il
testo integrale del
Codice deontologico.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la
committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene
al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o
ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo
psicologo è tenuto a
non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale
a tutela degli utenti.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo
che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la
prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà
esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da
terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto,
le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in
relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di
compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti
possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio
dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare
nocumento all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi
diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone
con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di
natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare
le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto
professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o
indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione
del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei
confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini
estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che
il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura
soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale
su richiesta di un committente diverso dal destinatario della
prestazione stessa, tenuto a chiarire con le parti in causa la natura
e le finalità dell’intervento.
Trova
libri di psicologia e psicoterapia su
internet bookshop
Vedi anche: Salute psichica
- Disturbi Psichici
- Psicoterapia
|