Psicoweb
@
Psicoweb

 

 

Dr. Giovanni Soriano

Psicologo e Psicoterapeuta

 

 

 

 

Note curricolari


Dr. Giovanni Soriano - Psicologo e Psicoterapeuta;

− Sede a Vibo Valentia;

− Laurea in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma;

− Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Calabria n.718;

− Specializzazione in Psicoterapia presso l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie;

− Primo biennio presso l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona;

− Abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

 

Attività professionale


Il dr. Giovanni Soriano svolge la sua attività in studio privato a Vibo Valentia.

Fornisce consulenza psicologica (counseling) ad adolescenti e adulti al fine di favorirne lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità; offre sostegno e orientamento psicologico in caso di scelte problematiche in ambito lavorativo, scolastico, familiare, ecc.

Effettua psicoterapia con adolescenti e adulti al fine di svilupparne la personalità e risolvere principalmente i seguenti tipi di disturbi psicologici: Disturbi dell'umore, Disturbi d'ansia e Disturbi di personalità.

 

Richiesta appuntamenti 


È possibile richiedere un appuntamento al dr. Giovanni Soriano tramite e-mail cliccando qui; sarete ricontattati al più presto. Attenzione: il dr. Soriano non effettua psicoterapia infantile, né consulenze on-line.

 

Consenso informato 


Per offrire al cliente la possibilità di scegliere in maniera adeguata se intraprendere o meno  una psicoterapia, lo psicoterapeuta è tenuto ad informarlo preventivamente circa le modalità e le finalità della stessa. Qui di seguito, un modello indicativo di consenso informato elaborato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e adattato dal dr. Giovanni Soriano: 

 

Io  sottoscritto________________________   nato a__________________

il___________  residente a _______________  in Via__________________
dichiaro di essere stato informato dal dr. Giovanni Soriano:
che la prestazione che mi verrà offerta è una psicoterapia finalizzata al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale;
che a tal fine potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico;
che lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata di 50 minuti ciascuno, con frequenza settimanale;
che il compenso, predefinito sulla base del tariffario dell’Ordine degli Psicologi, tenendo conto della tipologia di prestazione effettuata, mi sarà precedentemente comunicato;
che la durata globale dell’intervento non è definibile a priori: si concorderanno obiettivi e tempi di volta in volta. In qualsiasi momento potrò interrompere la terapia. Al fine di permettere i migliori risultati della stessa comunicherò al terapeuta la volontà di interruzione rendendomi disponibile ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora;
che la psicoterapia è di orientamento umanistico-esistenziale;
che il trattamento dei dati da me forniti sono trattati ai sensi della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ivi compresi i dati sensibili;
che il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la mia riservatezza e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi;
che il trattamento dei dati ha come scopo l’espletamento delle finalità terapeutiche e/o fiscali o comunque strettamente legate alle finalità della relazione terapeutica;
che il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità automatizzate ed informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del legale rappresentante;
che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ho il diritto di oppormi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e posso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che mi riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Letto ed accettato quanto sopra, acconsento ad intraprendere una psicoterapia con il dr. Giovanni Soriano.

Firma______________________

 

Consenso informato per minorenni


Nel caso la psicoterapia sia rivolta a persone minorenni, è necessaria la compilazione di un consenso informato apposito firmato da entrambi i genitori. Secondo l'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, infatti, "Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".

 

Di seguito, un modello indicativo di consenso informato indicato nel caso in cui sia necessaria svolgere una psicoterapia con un minore:

 

Io  sottoscritto________________________   nato a_________________

il___________  residente a _______________  in Via_________________

identificato mediante documento ________________ n° ______________

rilasciato da ________________________________ il _______________

padre del minore _____________________________________________

e io  sottoscritta________________________ nata a_________________

il___________  residente a _______________  in Via_________________

identificata mediante documento ________________ n° ______________

rilasciato da ________________________________il _______________

madre del minore ____________________________________________

In virtù della potestà genitoriale, diamo il consenso a che nostro/a figlio/a usufruisca dell'intervento psicoterapeutico del dr. Giovanni Soriano

Firma______________________

 

 

Decalogo dello psicologo


Le 10 regole d'oro consigliate dall'Ordine Nazionale degli Psicologi per un rapporto chiaro e sereno tra professionista e cliente/paziente. 

I

Lo psicologo non prescrive farmaci e fa psicoterapia solo se è specializzato. 

 

II

Telefonate all'Ordine Regionale o Provinciale degli psicologi se avete dubbi sulla specializzazione dello psicologo.

 

III

Chiedetegli quale tipo di psicoterapia intende applicare con voi.  

 

IV

 È vostro diritto conoscere la durata approssimativa della terapia, costo delle sedute, regole del rapporto terapeutico.  

 

V

È vostro diritto interrompere la terapia se non dà risultati. 

 

VI

Lo psicologo è obbligato al più assoluto segreto professionale.  

 

VII

Con lo psicoterapeuta non si fa amicizia, non si fa psicoterapia con gli amici.  

 

VIII

 Lo psicologo non propone al suo paziente affari economici.

 

IX

Lo psicologo non accetta compensi al di fuori di quelli pattuiti.

 

X

Chi richiede al servizio pubblico lo psicologo può rifiutare colloqui preliminari con psichiatri o assistenti sociali. 

 

Codice deontologico


Qui di seguito un estratto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani riguardante le norme che psicologi e psicoterapeuti devono seguire rispetto ai loro utenti. Sul sito dell'Ordine nazionale degli Psicologi è possibile visionare il testo integrale del Codice deontologico.

 

Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza

 

Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. 

 

Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a
non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti. 

 

Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. 

 

Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. 

 

Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia. 

 

Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. 

 

Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale. 

 

Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale. 

 

Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. 

 

Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. 

 

Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento. 

 

 

internet bookshop Trova libri di psicologia e psicoterapia su internet bookshop

 

Vedi anche: Salute psichica - Disturbi Psichici - Psicoterapia

 

 

 

Aforismario Home Page

Psicoweb - Avvertenze - Contatti - Torna su